Alexander ha scritto:Dire che la responsabilità è del venditore in caso di pacco non manomesso è abbastanza aleatorio.
Chiunque allora potrebbe comprare le cose su e-bay e dire, fraudolentemente, che la confezione era vuota.
Le alternative sono due:
- o si accetta con riserva, dichiarando appunto di "accettare con riserva" quando si riceve l'involucro dal corriere;
- oppure si cerca di risalire alla bolla d'accompagnamento o comunque al documento del vettore dove risulta il "peso" del pacco.
È chiaro che se dall'origine il pacco spedito pesava né più né meno di una scatola vuota, allora è ovvio che il venditore ha "dimenticato" di riempirlo.
Non ho precisato come te, ma intendevo quello. Se il trasportatore puo dichiarare di non avere responsabilità, avendo documenti di prova come la bolla di carico, allora la responsabilità è del venditore.
Per precisione
Art.1683. Indicazioni e documenti che devono essere forniti al vettore
1. Il mittente deve indicare con esattezza al vettore il nome del destinatario e il luogo di destinazione, la
natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto.
2. Se per l'esecuzione del trasporto occorrono particolari documenti, il mittente deve rimetterli al vettore all'atto in cui consegna le cose da trasportare.
3. Sono a carico del mittente i danni che derivano dall'omissione o dall'inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarità dei documenti.
Art.1684. Lettera di vettura e ricevuta di carico
1. Su richiesta del vettore, il mittente deve rilasciare una
lettera di vettura con la propria sottoscrizione, contenente le
indicazioni enunciate nell'articolo precedente e le condizioni convenute per il trasporto.
2. Su richiesta del mittente, il vettore deve rilasciare un duplicato della lettera di vettura con la propria sottoscrizione o, se non gli è stata rilasciata lettera di vettura, una
ricevuta di carico, con le stesse indicazioni.
3. Salvo contrarie disposizioni di legge, il duplicato della lettera di vettura e la ricevuta di carico possono essere rilasciate con la clausola
Art.1693. Responsabilità per perdita e avaria
1. Il
vettore è responsabile della
perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario,
se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal
fatto del mittente o da quello del destinatario.
2. Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d'imballaggio.